Venerdì 24 gennaio sarà l’ultimo giorno per pagare la tassa che non c’è: l’Imu sulla prima casa.
La tassazione sulle case di residenza, come è noto, era stata abolita (con la sola eccezione delle abitazioni di lusso), ma non altrettanto si può dire del suo aumento: con un pasticcio tutto italiano, nei 2.400 Comuni italiani che avevano alzato l’imposta bisognerà dunque pagare non l’imposta stessa, ma una parte del suo aumento.
Se pagare l’Ici o l’Imu già non era semplicissimo, la “mini-Imu” (com’è stata ribattezzata) è un rompicapo per solutori esperti. Se non altro, è stato chiarito che eventuali errori richiederanno sì il conguaglio, con versamento dell’importo eventualmente mancante, ma non comporteranno sanzioni.
Qui le istruzioni passo a passo per chi decidesse di fare in proprio, senza rivolgersi a un professionista.
IN QUALI COMUNI SI PAGA?
I Comuni nei quali si paga l’Imu prima casa sono circa 2.400 degli 8.071 centri italiani. La prima cosa dunque è scoprire se il vostro centro di residenza è incluso o escluso. Stando alle informazioni del Risveglio (ma invitiamo a verificare in proprio, noi qui elenchiamo solo i Comuni coperti dal giornale) si pagherà a Balangero, Balme, Busano, Cafasse, Cantoira, Ceres, Ciriè, Favria, Feletto, Fiano, Forno, Front, Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo, Leinì, Levone, Lombardore, Mathi, Mezzenile, Monastero, Nole, Oglianico, Rivara, Rivarolo, Rocca, Salassa, San Francesco, San Gillio, San Maurizio, San Ponso, Traves, Vallo, Venaria, Viù e Volpiano.
La cosa migliore da fare è aprire il sito internet del Comune di residenza o chiamare in municipio, e verificare di persona.
CHI DEVE PAGARE?
Devono pagare i proprietari di prime case classificate nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10, cioè gli uffici), nella quale si dimori abitualmente e si risieda anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere. Si paga solo se l’aliquota deliberata dal Comune è superiore a 0,40%.
Hanno già pagato in precedenza e non hanno nuove spese i proprietari di abitazioni di lusso, classificate A/1, A/8 e A/9.
La “mini-Imu” è dovuta anche dai proprietari di abitazione data al coniuge separato o divorziato che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, ha fruito nel 2013 dell’assimilazione ad abitazione principale; a condizione che l’ex coniuge vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Pagano, infine, anche i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti. In questo caso il versamento va effettuato se l’aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76%.
PERTINENZE
La tassa va calcolata non solo sulla casa, ma anche sulle pertinenze dell’abitazione principale. Si tratta delle parti classificate come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero; sempre che non vi sia un locale avente le stesse caratteristiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoia).
I DATI CHE SERVONO PER CALCOLARE QUANTO PAGARE
Per calcolare la tassa occorre avere
– L’aliquota applicata dal Comune di residenza per tassare la prima casa (espressa in un valore che sta tra lo 0,4 e lo 0,6%; oppure tra il 4,0 e lo 6,0 per mille). La si trova sul sito internet comunale o telefonando in municipio
– I valori catastali dell’abitazione e delle sue pertinenze. Li si trova sull’atto notarile con cui si è entrati in possesso della casa (se non sono intervenute modifiche successive alla costruzione), o su altro documento che ne descriva l’accatastamento.
– Il numero dei figli minori di 26 anni residenti nella casa per cui si paga la tassa
– Il numero dei mesi di possesso dell’immobile nel 2013 (si calcola il mese per almeno 15 giorni di proprietà)
ALTRI DATI NECESSARI AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO
– Codice fiscale di tutti i coobbligati nella tassazione dell’immobile
– Se a dividersi la responsabilità sulla tassa sono più persone, i codici che identificano il rapporto con i coobligati. Il co-proprietario è ad esempio indicato dal codice 50. L’elenco completo di questi codici si trova su http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/abbae080426a5d9b91e99bc065cef0e8/Tabella_codici_identificativi_12_04_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=abbae080426a5d9b91e99bc065cef0e8
– Codice catastale che identifica il Comune. Ciriè è ad esempio C722. L’elenco completo si trova su http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/321b0500426a5e2492629bc065cef0e8/codicicatastali_comuni_29_11_2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=321b500426a5e2492629bc065cef0e8
– Indirizzo esatto dell’immobile per cui si paga
COME CALCOLARE IL DOVUTO
Va pagato il 40% della differenza tra l’aliquota standard dello 0,40% e l’eventuale maggiore aliquota applicata dal Comune. Se i mesi di possesso sono inferiori a 12, la cifra infine ricavata andrà ridotta proporzionalmente (8/12esimi in caso di 8 mesi di possesso, ad esempio).
Una tabella on line per calcolare l’importo dovuto è disponibile sul sito del Sole 24 ore all’indirizzo http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/calcolo-imu.shtml
Manualmente si procede invece come segue:
– Sommare le rendite catastali di immobile e pertinenze. Ottenete una cifra “A”
– Moltiplicare “A” per 1,05. Ottenete una cifra “B”
– Moltiplicare “B” per 160. Ottenete una cifra “C”
– Calcolare le detrazioni spettanti (200 euro per tutti; ulteriori 50 euro per un figlio di massimo 26 anni convivente e residente nell’immobile; ulteriori 50 euro per un secondo figlio di massimo 26 anni convivente e residente). Ottenete una cifra “D”
– Applicare le detrazioni, calcolando “C” meno “D”. Ottenete una cifra “E”
– A questo punto, prendere una prima volta “E” e moltiplicarlo per l’aliquota standard del 4 per mille (vale a dire: dividere “E” per 1.000 e moltiplicarlo per 4). Ottenete una cifra “F”
– Prendere una seconda volta “E” e moltiplicarlo per l’aliquota applicata dal vostro Comune (se ad esempio l’aliquota di Ciriè è del 5 per mille, si calcolerà “E” diviso 1.000 per 5). Ottenete una cifra “G”
– Calcolare la differenza “G” meno “F”. Ottenete una cifra “H”
– Calcolare il 40% di “H” (H moltiplicato 0,4). Avete ora trovato l’importo che deve essere pagato, vale a dire la “mini-imu” dell’immobile.
La cifra è da dividere tra gli eventuali co-obbligati; e da dividere ancora nel caso in cui i mesi di proprietà siano meno di 12 (si pagano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di proprietà).
La legge prevedere che la mini-Imu non vada pagata in caso di importi inferiori ai 12 euro, ma ogni Comune era lasciato libero di variare questo minimo. Anche questa informazione va eventualmente cercata sul sito internet del Comune o presso il municipio.
Nota bene: alcuni Comuni avevano accennato alla possibilità di rinviare il pagamento, o non pagare del tutto. Una circolare ministeriale ha successivamente escluso questa possibilità: la mini-Imu va pagata in ogni caso entro il 24 gennaio, pena una mora.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Si può utilizzare un bollettino postale con numero di conto corrente 1008857615. Oppure compilare un modello F24, in banca o su internet banking.
Il modello F24 chiede di inserire il codice tributo (che per l’abitazione principale è 3912; 3914 per i terreni agricoli). Occorre barrare la casella “saldo” e trascrivere nella casella “rateazione” il codice 0101.
Alla voce “numero immobili” vanno sommati casa e pertinenze: una sola casa può essere composta anche da 4 immobili diversi.
Come detto più sopra, occorre avere anche il codice fiscale di tutti i coobbligati al pagamento (nel caso di proprietà condivisa), il codice che identifica la ragione dell’obbligo condiviso e il codice catastale identificativo del singolo Comune (si vedano i due link a inizio articolo, per questi ultimi due punti).